Art. 1.

      1. L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella seguente misura:

          a) euro 186, a decorrere dal 1o gennaio 2008;

          b) euro 206, a decorrere dal 1o gennaio 2009;

          c) euro 226, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

      2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      3. Salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti automatici dell'indennità speciale.